Art. 18.
(Copertura finanziaria).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2008, un apposito Fondo, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, pari a 2.000 milioni di euro.
      2. All'onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente aumento delle quote accantonate e rese indisponibili delle dotazioni delle unità previsionali di base previste dal comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per l'anno 2010, mediante le dotazioni delle unità previsionali di base accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, previste dal medesimo comma 507 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.